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Articolo aggiuntivo n. 3.057 al ddl C.3340 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 20/10/15

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas naturale).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: «Scaduti tali termini, la regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
   b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

  2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera b), decorre dal 1o luglio 2015.