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Articolo aggiuntivo n. 6.01 ai ddl C.440 , C.341 , C.55 , C.741 , C.761 , C.1125 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/10/13

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attività dei consorzi di tutela).

  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:
   a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;
   b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
   c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

  2. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
  3. In concorso con i comuni e le comunità montane interessate, i consorzi di tutela gestiscono le richieste di assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, purché i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 siano iscritti a consorzi di tutela delle produzioni di agrumi presenti sul territorio e le produzioni di agrumi registrate rispettino le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. È fatta salva la facoltà per le regioni di finanziare i progetti di cui al comma i predisposti dai consorzi situati nei propri territori.

nuova formulazione del 09/10/13

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Attività dei consorzi di tutela).

  1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi 15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi laddove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongono un progetto volto a:
   a) aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità;
   b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;
   c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.