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Articolo aggiuntivo n. 3.031 al ddl C.3340 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 20/10/15

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure a tutela del trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana in mobilità).

  1. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 5, comma 5, transitato nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della Croce rossa italiana e successivamente dell'Ente trasferito ad altre amministrazioni pubbliche, continua ad essere corrisposto l'assegno ad personam riassorbibile nonché l'anzianità di servizio maturata.».