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Articolo aggiuntivo n. 4.01 ai ddl C.420 , C.2846 , C.2922 , C.2924 , C.2931 , C.2942 , C.3272 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 21/10/15

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo per la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di finanziamento pubblico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono soppressi.
  2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli 7, commi 5 e 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante le seguenti disposizioni:
   a) a decorrere dall'anno 2016, quanto a 200 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;
   c) a decorrere dal 1o gennaio 2015 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riguardante il Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari;
   d) dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: gli articoli 26, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416; l'articolo 11, 19 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112; gli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
   e) a decorrere dall'anno 2015, sono ridotte del 2 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, mediante integrale soppressione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» degli stati di previsione di tutti i Ministeri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
   f) soppressione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 200 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
   g) la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al raggiungimento di risparmi di spesa per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti modalità: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 2 milioni di euro per l'anno 2015; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.