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Proposta di modifica n. 6.54 ai ddl C.562 , C.361 , C.959 , C.1430 , C.1475 , C.1643 , C.1646 , C.1677 , C.2068 , C.2192 , C.2263 , C.3169 , C.3366 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 28/10/15

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) il comma 6 dell'articolo 135 è sostituito dal seguente:
  «6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni. Per il reato previsto all'articolo 589-bis del codice penale, il periodo di inibizione alla guida di cui al periodo precedente è pari a dieci anni. Per il reato di cui all'articolo 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, il periodo di inibizione alla guida è determinato in anni cinque. Si applicano le procedure del comma 5.».