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Proposta di modifica n. 2.4 al ddl C.3340 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 03/11/15

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1. 1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   «c-bis). L'importo complessivo dei compensi omnicomprensivi del commissario straordinario, del subcommissario e dei componenti del comitato non può essere superiore al limite stabilito dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o, se dipendenti pubblici, dall'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il compenso del subcommissario è determinato nella misura del 50 per cento di quella fissata per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il subcommissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario».