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Proposta di modifica n. 8.23 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Precluso

testo emendamento del 28/05/13

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Per tutte le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'avvio della fase post-emergenziale del terremoto in Abruzzo e del monitoraggio del rischio sismico, non trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nessuna altra norma relativa a tagli lineari. I relativi capitoli di spesa, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26 vengono ripristinati integralmente con la disponibilità. Al relativo onere si provvede a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».