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Articolo aggiuntivo n. 3.0.2 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato (IN PARTE INAMMISSIBILE IN PARTE RITIRATO)

testo emendamento del 10/11/15

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti

e di potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate)

        1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempi menti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo del!'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:

        ''1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

        2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

        3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

        4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestato re dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.

        5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

        6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi Informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematica mente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.

        7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633''.

        2. AI fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:

            a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dallo gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematica mente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3'';

                2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000'';

                3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

        ''6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.

        6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127''.

            b) Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:

''Art. 21-bis.

        1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:

            a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;

            b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

                – delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto In dichiarazione;

                – degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante In dichiarazione;

                – nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

        1. A decorrere dallo gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli Imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.

        2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 sì applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

        3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

        4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente''.

        3. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 dell'articolo 23, è sostituito dal seguente: ''2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestato re, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78''.

            b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente: ''2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78''.

        4. le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 2 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2017, per gli interventi di cui all'articolo 45-bis e quanto a euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 47-bis».

        Conseguentemente:

            a) dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

        1. A partire dal 1º gennaio 2017, le imposte sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso, di registro, ipotecaria e catastale, sono sostituite da un unico tributo in somma fissa, articolato per classi di valore dell'immobile, per un importo compreso fra i 100 e i 500 euro, denominato Tributo sui trasferimenti di immobili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, è individuata la articolazione del tributo, in modo tale da determinare una riduzione dell'onere del prelievo, rispetto a quello riscosso con riferimento alle imposte soppresse nel 2015, pari a 2 miliardi di euro».

            b) dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

        1. È istituito, per gli anni da 2016 al 2020, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di riuso del suolo edificato, rigenerazione nelle aree urbane e riduzione del consumo di suolo inedificato.

        2. Con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, è individuato un piano di interventi da finanziarsi con le risorse del fondo di cui al comma 1».