presentato il 10/11/2015 in V Bilancio del Senato da Doris LO MORO (Art.1-MDP-LeU) e altri e altri 20 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (IN PARTE INAMMISSIBILE IN PARTE RITIRATO)
testo emendamento del 10/11/15
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuenti
e di potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate)
1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
''1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma l, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o .committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633''.
2. Ai fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:
a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3''.
2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000''.
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
''6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia. delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3) del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127''.
b) Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:
''Art. 21-bis.
1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:
a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:
delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
nel caso di incongrultà o incoerenza agli studi di settore.
Art. 21-ter.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.
4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestato re e il soggetto acquirente''.
3. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 23, è sostituito dal seguente: ''2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del p restato re, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.
b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente: ''2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78''.
4. le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a pari a euro 40 milioni per il 2016, 180 milioni per gli anni dal 2017 al 2022, 160 milioni per gli anni 2023 e 2024, 120 milioni per il 2025, 85 milioni per il 2026, 40 milioni per il 2027 e25 milioni per il 2028 per gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2-bis e una quota pari a euro 100 milioni per il 2016, a 250 milioni per gli anni dal 2017 al 2018, a 400 milioni per gli anni dal 2019 al 2020, e a 100 milioni per il 2021 agli interventi di cui all'articolo 11, comma 1-bis''».
Conseguentemente:
a) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è incrementata al 60% per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 ed estesa, nella misura del 60%, a quelli effettuati dal 1 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020, a favore dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professione che effettuano investimenti nei beni indicati nei commi citati, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 , paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ue. È fatta salva la diversa decorrenza della maggiorazione di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui all'ultimo periodo del presente comma. La maggiorazione non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono indicate le disposizioni necessarie a garantire la natura non di mero rimpiazzo degli investimenti ammessi all'agevolazione di cui al presente comma, facendo specifico riferimento al fatto che il loro costo complessivo ecceda gli ammortamenti del periodo, relativi ad investimenti della medesima categoria e relativi alla medesima struttura produttiva, non agevolati, e, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ecceda il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei medesimi beni. L'efficacia delle disposizioni contenute al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato Ue, all'autorizzazione della Commissione europea»;
b) all'articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il diritto a fruire della maggiorazione dell'esonero contributivo di cui al presente comma decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese»;
c) all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato Ue, ai sensi dell'articolo 32 del predetto Regolamento, l'esonero contributivo riconosciuto per le nuove assunzioni di cui al comma 1, è aumentato sino al 100%, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dalla gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, ed è esteso, per un importo pari al 100% dei complessivi oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni dello stesso tipo decorrenti dallo gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50% dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione per i datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea ''svantaggiati'' ai sensi del numero 4 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea ''molto svantaggiati'' ai sensi del numero 99 dell'articolo 2 del predetto Regolamento l'aumento dell'esonero di cui al periodo precedente è concesso nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50% dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. L'esonero contributivo di cui al presente comma è riconosciuto per un numero di lavoratori pari alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo Indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata In vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Il diritto a fruire della maggiorazione dell'esonero contributivo di cui al presente comma decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese».