presentato il 10/11/2015 in V Bilancio del Senato da Federico FORNARO (Art.1-MDP-LeU) e altri e altri 20 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 10/11/15
Al comma 1, alla lettera a), premettere lo seguente:
«0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ''2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, Ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica In immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catasta li C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo''».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo lo lettera b), aggiungere lo seguente:
«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ''10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'Importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'Importo massimo di euro 600.1 comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso Il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dal cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, delta legge 23 dicembre 1996, n. 662''».
Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0) e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate:
a) all'articolo 26, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Agli interventi coordinati dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, Istituita con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 27 maggio 2014, è destinata a decorrere dall'anno 2016, una somma pari a 1000 milioni di euro prioritariamente finalizzata al finanziamento di investimenti di prevenzione) messa a norma degli argini, e altra infrastrutturazione in tutte le aree a rischio idrogeologico».
b) all'articolo 38, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle Province e 350 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità, all'edilizia scolastica e alla tutela dell'ambiente».