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Proposta di modifica n. 4.62 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/11/15

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Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica ai terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche nel caso di concessione. degli stessi da parte del possessore mediante contratto di affitto, redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari di cui all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola».

        Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2016:  –  6.000.000;

        2017:  –  6.000.000;

        2018:  –  6.000.000.