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Proposta di modifica n. 4.106 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/11/15

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Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        «5-bis. Le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.  72, possono essere sciolte ed il relativo patrimonio trasferito ai soci, con atto notarile. Il relativo trasferimento dei beni, costituenti il patrimonio sociale, è esente dal pagamento di imposte a condizione che l'atto sia stipulato entro il 31 dicembre 2016.

        All'onere del provvedimento, valutato in 40 milioni si provvede mediante riduzione dello stanzia mento di cui al comma 34 dell'articolo 33 della presente legge».