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Proposta di modifica n. 4.164 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/11/15

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Dopo il comma 15, aggiungere il seguente

        «15-bis.All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: ''è ridotta al 15 per cento'' sono aggiunte le seguenti: ''e a decorrere dal 1º gennaio 2018 è ridotta al 10 per cento».

        All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 252 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».