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Proposta di modifica n. 7.22 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 10/11/15

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Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per i territori ricadenti nelle zone dell'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 1260 del 1999 del consiglio del 21 giugno 1999 il costo di acquisizione, di cui al precedente periodo, è maggiorato al 100 per cento. L'attuazione del presente periodo è subordinato ad autorizzazione da parte della Commissione europea.

        All'onere del provvedimento valutato in 20 milioni per l'anno 2016; 114 per l'anno 2017 e 94 milioni per l'anno 2018 si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 34 dell'articolo, 33 della presente legge.