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Proposta di modifica n. 8.12 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/11/15

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Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        3-ter. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        3-quater. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di reddito.

        3-quinquies. I redditi percepiti ai sensi del comma 6 dai soci professionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600''».

        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».