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Proposta di modifica n. 9.20 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 10/11/15

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Sostituire il comma 7, con il seguente:

        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».

        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».