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Articolo aggiuntivo n. 10.0.1 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/11/15

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Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Modificazioni all'articolo 40 del decreto-legge 331 del 1993 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993)

        1. All'articolo 40, del decreto legge 331 del 1993 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 3 dopo le parole: ''non soggetti'' è aggiunta la parola: ''passivi'';

        b) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        ''4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, del presente articolo si applicano anche alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 40.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente, effettuati da parte di cedente comunitario a acquirenti nazionali consumatori finali, nel corso di fiere o manifestazioni che si svolgono sul territorio nazionale di durata non superiore a quindici giorni. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato''.

Art. 10-ter.

(Per fiere con espositori extra UE – vendita a consumatore finale)

        1. I soggetti passivi di imposta non appartenenti a Stati membri che partecipano a fiere ed esposizioni in Italia, possono optare per l'assolvimento di tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali, attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 20 per cento sul valore delle cessioni di beni effettuate nel corso delle suddette fiere ed esposizioni. L'opzione è esercitata mediante invio di un apposito modello telematico che dovrà indicare il luogo della fiera o esposizione, il periodo fu cui essa si svolge e la categoria merceologica dei beni che verranno ceduti. La durata dell'opzione è pari a giorni quindici.

        2. I soggetti di cui, al comma 1, che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

        3. Sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

        4. I soggetti di cui al comma 1, devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tutti gli incassi realizzati nel corso della fiera o esposizione per la quale è stata esercitata l'opzione.

        5. I soggetti di cui, al comma 1, sono esonerati dall'obbligo di emissione fattura e di beatificazione dei corrispettivi. Essi devono compilare ed inviare, entro 30 giorni dal termine dell'opzione, una dichiarazione contenente l'importo dei corrispettivi incassati e dell'imposta sostitutiva dovuta. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è terminato l'esercizio dell'opzione, essi dovranno altresì effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva.

        6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli per l'esercizio dell'opzione, la distinta e la dichiarazione d'incasso, la dichiarazione e il codice tributo da utilizzarsi per il versamento».