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Proposta di modifica n. 11.9 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 10/11/15

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Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo la parola: «privati», aggiungere le seguenti parole: «in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006,»;

        b) dopo le parole: «ventiquattro mesi», aggiungere le seguenti: «,e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei, territori dell'obiettivo convergenza»;

        c) alla settima riga dopo le parole: «datori di lavoro», aggiungere le seguenti: «, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;

        d) alla fine del primo periodo, dopo le parole: «base annua», aggiungere le seguenti: «e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza,».

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017 e 810 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015».