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Proposta di modifica n. 11.45 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 10/11/15

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Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1, è aumentato fino al100 per cento con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al medesimo comma 1 effettuate nelle aree territoriali dell'obiettivo convergenza, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato definiti dalla Commissione Europea ''svantaggiati'' e ''molto svantaggiati'', ai sensi dell'articolo 2 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,.

        1-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1-bis è riconosciuto esclusivamente in relazione alle nuove assunzioni rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

        1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a 530 milioni di euro per l'anno 2017 e a 350 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 13-bis».

        Conseguentemente:

        all'articolo 40, dopo il comma 13, aggiungere le seguenti: «13-bis. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1-bis, pari a pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a 530 milioni di euro per l'anno 2017 è a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2097/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016».

        all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».