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Proposta di modifica n. 11.48 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/11/15

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Apportare le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: «Ai datori di lavoro agricolo l'esonero dal versamento di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nei seguenti limiti di spesa:»;

            b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milione di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «nel limite di 11,6 milioni di euro per l'anno 2016, 18,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,2 milioni di euro per l'anno 2018,10,8 milioni di euro per l'anno 2019».

        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».