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Proposta di modifica n. 12.39 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/11/15

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Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c). Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

la mancata indicazione del contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

la corrresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Per i lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle suddette condizioni, non si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ".