presentato il 10/11/2015 in V Bilancio del Senato da Maurizio SACCONI (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 10/11/15
Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«c). Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
la mancata indicazione del contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
la corrresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Per i lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle suddette condizioni, non si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ".