presentato il 11/11/2015 in Assemblea della Camera da David ERMINI (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 11/11/15
Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 4. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui al comma 4 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
7-bis. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 7-quater. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
7-ter. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 7-quater, ma è fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per di quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.
7-quater. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
7-quinquies. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.
testo modificato nel corso della seduta del 11/11/15
Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 2 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
7-bis. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 7-quater. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
7-ter. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 7-quater, ma è fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per di quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.
7-quater. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
7-quinquies. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.