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Articolo aggiuntivo n. 8.0.201 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Inammissibile (Improponibile)

testo emendamento del 28/05/13

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per le zone colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2013)

        1. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013, è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza per i comuni colpiti dalle avversità atmosferiche del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte Veneto e Trentino Alto Adige,fino al novantesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        2. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige operano con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge, in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni, il risarcimento dei danni e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche, come individuati dagli stessi Commissari a seguito di ricognizione dei danni in collaborazione con gli enti locali interessati, il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è previsto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

        4. I presidenti delle regioni di cui al comma 1 possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessate dalle alluvioni, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

        5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, da ripartire tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, su proposta dei Presidenti delle medesime Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente ai danni subiti da ciascun territorio. Le risorse di cui al presente comma non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

        6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo 2015».