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Articolo aggiuntivo n. 10.01 al ddl C.3393 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 11/11/15

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS (FISPMED), provvede all'istituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforzamento della cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito denominato Osservatorio. La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Segreteria Generale.
  2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del parere entro i successivi 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari permanenti competenti, il programma di attività dell'Osservatorio.
  3. Le attività dell'Osservatorio:
   a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato articolo 1 comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell'Unione europea;
   c) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo sostenibile;
   d) attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.

  4. La FISPMED è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
  5. Gli oneri di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della FISPMED.
  6. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi previsti dal comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430. è devoluta annualmente all'Osservatorio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale della Direzione Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica presso il Ministero dello sviluppo Economico entro i successivi 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.