Proposta di modifica n. 11.43 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/11/15

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Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «L'esonero di cui al presente comma si applica, per un periodo massimo di sessanta mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.625 euro su base annua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di call center».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: "291 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".