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Proposta di modifica n. 35.51 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 35.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/15

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Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le spese, erogate a seguito di sentenza o a transazione conseguente a vertenza giudizi aria, sostenute dagli enti locali per i pagamenti relativi all'indennità di riscatto delle reti del gas. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro.

        6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta di ANCI e UPI, entro il 31 gennaio 2016, gli obiettivi di ciascun ente».

        Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.