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Articolo aggiuntivo n. 38.0.6 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 38.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 14/11/15

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Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

        1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse, e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. AI personale dipendente dalle agenzie fiscale è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

        2. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon andamento è la continuità dell'azione amministrativa, le agenzie fiscali possono attribuire, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate, incarichi di responsabilità provvisoria di uffici dirigenziali non generali a funzionari della terza area delle agenzie stesse, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato un'anzianità di almeno cinque anni nell'area di appartenenza, predetti incarichi di responsabilità gestionale e i connessi poteri di adozione degli atti di competenza degli uffici sono conferiti tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle competenze che sono richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. Gli incarichi cessano a seguito dell'espletamento dei concorsi per dirigente banditi dalle agenzie fiscali e in ogni caso entro il 31 dicembre 2016. Tenuto conto delle esigenze eccezionali e temporanee di cui al primo periodo ai dipendenti che svolgono incarichi ai sensi del presente comma è attribuita un'indennità di responsabilità graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a tre volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del compatto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di responsabilità».