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Proposta di modifica n. 10.2 ai ddl C.1751 , C.3365 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Id. em. 10.3
argomenti:  

testo emendamento del 17/11/15

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante).

  1. Ove il segnalante sia sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, trovano applicazioni le tutele previste dall'ordinamento per il contrasto alle forme di discriminazione.
  2. Ogni eventuale atto di ritorsione esercitato al di fuori dell'ambito lavorativo e direttamente riconducibile, attraverso elementi certi e fondati, allo stesso, è considerato tra le misure discriminatorie di cui al comma 1 ed è punibile, se posto in essere da un lavoratore dipendente, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari.