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Proposta di modifica n. 1.19 al ddl C.3393 in riferimento all'articolo 1.
argomenti:          

testo emendamento del 17/11/15

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'azione di contrasto e di smantellamento delle reti di traffico e della tratta di esseri umani di cui alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, il soccorso e la distribuzione degli aiuti umanitari devono avvenire tramite l'utilizzo delle agenzie delle Nazioni Unite preposte e delle organizzazioni non governative, comprese quelle italiane, preventivamente autorizzate allo scopo.