Sub Emendamento n. 0.10.50.14
ai ddl C.259 , C.262 , C.1312 , C.1324 , C.1581 , C.1769 , C.1902 , C.2155 in riferimento all'articolo 10.
presentato il 19/11/2015 in XII Affari sociali della Camera da Raffaele CALABRO' (AP-CPE-NCD-NCI) e altri
testo emendamento del 19/11/15
All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando che l'autorità giudiziaria può avvalersi della perizia di uno specialista non iscritto all'albo, la cui consulenza si ritenga necessaria per la particolarità della materia interessata.