Articolo aggiuntivo n. 1.01
ai ddl C.521 , C.338 , C.339 , C.1124 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 19/11/2015 in XIII Agricoltura della Camera da Basilio CATANOSO (FI-PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 19/11/15
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 60 miglia dalla costa.
2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.