Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.03 ai ddl C.521 , C.338 , C.339 , C.1124 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 19/11/15

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa.
  2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.