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Articolo aggiuntivo n. 16.01 ai ddl C.521 , C.338 , C.339 , C.1124 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 19/11/15

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Charter fishing).

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede a redigere un regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca non commerciale definita charter fishing al fine di adeguare tali attività alle definizioni e agli indirizzi diramati in ambito della Commissione generale pesca del Mediterraneo (CGPM).
  2. Per charter fishing si intende l'attività di pesca ricreativa praticata da una barca, a noleggio commerciale, con conducente e/o guida di pesca a bordo abilitata, a scopo ricreativo o sportivo mediante l'impiego degli attrezzi cui al successivo articolo 22 della presente legge. Il conducente e/o guida di pesca e l'imbarcazione non devono essere, contemporaneamente, in possesso di licenza per la pesca commerciale.
  3. Nell'esercizio dell'attività di charter fishing possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.