Proposta di modifica n. 19.27 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 19.
  • status: Assorbito

testo emendamento del 17/11/15

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Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016» e al comma 6 sostituire le parole: "1° gennaio 2017", con le seguenti: "1° gennaio 2016".

 

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminunzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - ;

2018: - .

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017".