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Proposta di modifica n. 14.12 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Respinto
argomenti:  

testo emendamento del 18/11/15

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RESPINTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

        ''4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

        5. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

        6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01, del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31/12/2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione''».