presentato il 18/11/2015 in V Bilancio del Senato da Valeria FEDELI (PD) e altri 49 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 18/11/15
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)
1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2016-2018, fermo restando quanto disposto in materia di durata complessiva del periodo di astensione obbligatoria di maternità e di riposi giornalieri della madre dagli articoli 16 e 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, il padre lavoratore dipendente è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo pari a quindici giorni lavorativi, anche continuativi, entro i trenta giorni successivi alla nascita del figlio.
2. Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.
3. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datare di lavoro dei giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, almeno trenta giorni prima dei medesimi, allegando copia del certificato medico indicante la data presunta del parto.
4. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro sette giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Qualora intenda modificare i giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma. scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dei medesimi, allegando il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, il padre lavoratore dipendente ha diritto di chiedere la sospensione del periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, e di godere dei giorni di astensione obbligatoria; in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
7. Il diritto di cui al comma 6 del presente articolo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari il ricovero del neonato.
8. Ai fini della verifica dell'applicazione del presente articolo e della progettazione e della realizzazione di misure volte a sostenere la condivisione della responsabilità genitoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone un piano di monitoraggio e valutazione della misura di cui al comma 1 del presente articolo, e trasmette al Parlamento, entro il 30 gennaio 2019, una relazione sull'attività di monitoraggio, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le osservazioni formulate».
Conseguentemente:
a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019»;
b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
d) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2016: 30.000.000;
2017: 30.000.000;
2018: 30.000.000;
2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:
2016: 8.000.000;
2017: 8.000.000;
2018: 8.000.000;
3) alla voce Ministero della giustizia:
2016: 4.000.000;
2017: 4.000.000;
2018: 4.000.000;
4) alla voce Ministero dell'ambiente:
2016: 5.000.000;
2017: 5.000.000;
2018: 5.000.000;
5) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2016: 1.000.000;
2017: 1.000.000;
2018: 1.000.000;
6) alla voce Ministero della salute:
2016: 1.000.000;
2017: 1.000.000;
2018: 1.000.000;
7) alla voce Ministero del lavoro:
2016: 1.000.000;
2017: 1.000.000;
2018: 1.000,000.