Articolo aggiuntivo n. 14.0.3 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 14.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/15

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RITIRATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori
ai fini previdenziali)

        1. Al comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 sono soppresse le parole: ''qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico''».

        Conseguentemente

        a) all'articolo 33, comma 34, sostituire, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

        b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;

        c) All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».