Proposta di modifica n. 16.70 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Assorbito

testo emendamento del 18/11/15

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ASSORBITO

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e tipologie contrattuali assimilate in essere alla data del 31 dicembre 20l5, mediante l'attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».