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Proposta di modifica n. 16.75 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/15

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RITIRATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis Le amministrazioni di cui al comma precedente possono consentire il pensionamento anticipato dei propri dipendenti alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto il limite d'età previsto dalle vigenti disposizioni o una contribuzione paria 42 anni di anzianità. Lo scivolo massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per cento conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente rassegnati nella misura di un terzo da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.».