Proposta di modifica n. 16.141 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Respinto

testo emendamento del 18/11/15

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RESPINTO

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

        «14-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147/2013, integrata dall'articolo 16-quater, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al Decreto Legislativo n. 280/97 della Regione Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria al fine di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147 del 2013 e quelle contenute nell'articolo 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche all'articolo 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Ammlnistrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'articolo 259 comma 6, secondo periodo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non contrattualizzati ex articolo 1, comma 207, legge 147 del 2013».

        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».