Proposta di modifica n. 16.146 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/15

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RITIRATO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza lº settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

        2016:  –  3.700.000;

        2017:  –  3.700.000;

        2018:  –  3.700.000.