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Proposta di modifica n. 17.73 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 18/11/15

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INAMMISSIBILE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di ricercatore di ''tipo A'', a coloro che abbiano maturato tre anni di assegno. Ciò anche in deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

        I posti saranno finanziati con un incremento di 150 milioni di euro, del Fondo premiale del MIUR nel FFO 2016. Alla copertura si provvede con recupero di stanziamenti FFO non utilizzati negli esercizi precedenti».