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Articolo aggiuntivo n. 17.0.2 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/15

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RITIRATO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)

        1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il ''Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni'' con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».