presentato il 18/11/2015 in V Bilancio del Senato da Antonio Fabio Maria SCAVONE (NcI) e altri e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 18/11/15
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)
Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
''1. All'articolo 26, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
'5-bis. La Regione, ovvero l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specifica di medicina generale svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortlmi connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specifica nelle proprie strutture'.
2. Dopo l'articolo 26 aggiungere i seguenti:
'Art. 26-bis.
(Osservatorio Nazionale della formazione in medicina generale)
1. Presso il Ministero della Salute è istituito l'Osservatorio Nazionale della formazione specifica in medicina generale con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture concorrenti a formare la rete formativa-professionalizzante integrata di formazione specifica in medicina generale, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della predetta rete e delle singole strutture che la compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. A tal fine l'Osservatorio Nazionale definisce il care curriculum formativo-professionalizzante che deve essere adottato su tutto il territorio nazionale.
L'Osservatorio Nazionale, inoltre, propone le modalità di coinvolgimento dei medici in formazione nelle attività assistenziali professionalìzzanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189.
Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa integrata si tiene conto:
a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specifica in medicina Eenerale;
b) di un numero e di una varietà di attività professionalizzanti sufficienti per un addestramento completo alla professione;
c) della presenza all'interno della rete formativa di servizi generali e diagnostici;
d) delle coesistenze nella rete formativa di specIalità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare ad integrazione di quello generalista;
e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle attività formative e professionalizzanti;
f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specifica;
g) delle modalità di selezione pubblica dei docenti e dei tutor, nonché del loro possesso di competenze specifiche documentate ai fini della formazione specifica di medicina generale;
2. L'accredltamento delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio Nazionale di cui al comma 1, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
3. L'Osservatorio nazionale è composto da esperti qualificati con consolidata esperienza di docenza e formazione, secondo il seguente schema:
a) tre rappresentanti designati dal Ministero della Salute;
b) tre rappresentanti designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Fanno inoltre parte dell'Osservatorio Nazionale tre rappresentanti dei medici in formazione specifica in medicina generale nominati eletti daglI iscritti ai corsi.
4. Il presidente dell'Osservatorio Nazionae è nominato d'intesa fra il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca.
5. L'Osservatorio Nazionale fornisce elementi di valutazione e propone al Ministro della Salute ed al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1.
6. Il Ministero della Salute, d'intesa col Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca, istituisce l'Osservatorio Nazionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche'.
Art. 26-ter.
(Osservatorio regionale per la formazione specifica in medicina generale)
1. Presso ciascuna delle Regioni e Provincie Autonome nelle quali insistono le reti formative professionalizzanti di formazione specifica in medicina generale è istituito ed attivato l'Osservatorio Regionale per la formazione specifica in medicina generale, composto da docenti operanti presso le strutture della rete formativa integrata, nonché da almeno tre rappresentanti dei medici in formazione specifica, eletti tra gli iscritti ai corsi. L'Osservatorio Regionale è presieduto da un direttore di distretto, designato tra i direttori dei distretti delle Aziende Sanitarie capofila della Regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei coordinatori delle aree didattiche e di docenti universitari di discipline congruenti con la formazione specifica di medicina generale. L'Osservatorio Regionale può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio Regionale definisce i criteri per la rotazione dei medici in formazione specifica e verifica lo standard di attività assistenziale professionalizzanti nel rispetto del core curriculum formativo-professionalizzante definito dall'osservatorio Nazionale della formazione specifica in medicina generale. L'Osservatorio Regionale, inoltre, verifica l'adeguato coinvolgimento dei medici in formazione nelle attività assistenziali professionalizzanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189.
L'Osservatorio, sulla base delle linee guida fornite dall'Osservarorlo Nazionale, definisce le modalità di selezione pubblica dei docenti e dei tutor, nonchè le competenze specifiche documentate che questi debbano possedere ai fini della formazione specifica di medicina generale.
2. LeRegioni e le Provincie Autonomr provvedono all'istituzione ed attivazione degli Osservatori entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche e ne danno comunicazione al Ministero della Salute. In caso di inutile decorso del termine il Ministro della Salute adotta le misure necessarie per l'istituzione ed attivazione degil osservatatori.
3: L'Osservatorio Regionale è nominato dall'Assessore Regionale con deleghe alla Sanità e Salute ed ha sede presso l'omologo assessorato. L'organizzaiione dell'attività .dell'Osservatorio Regionale è altresì disciplinata dai protocolli d'intesa fra Università e Regione e negli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
4. L'Osservatorio Regionale fornisce elementi di valutazione all'Osservatorio Nazionale. A tal fine produce report sulle attività di verifica svolte e li sottopone con cadenza almeno annuale all'Assessore Regionale con deleghe alla Sanità e Salute ed all'Osservatorio Nazionale''».