Proposta di modifica n. 32.50 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Respinto

testo emendamento del 18/11/15

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RESPINTO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        «14-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i Direttori generali delle aziende sanitarie disciplinano, nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle reti locali di cure palliative, delle reti di terapia del dolore, delle strutture che compongono le reti medesime, nonché le attività che afferiscono alle reti di cure palliative e di terapia del dolore pediatriche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), e dall'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, e con le indicazioni formulate in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con l'Accordo del 16 dicembre 2010 ''Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della terapia del dolore'' (Rep. atti 239/CSR), l'Intesa 25 luglio 2012 ''Documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditarnento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore'' (Rep. atti 151/CSR) e l'Intesa 19 febbraio 2015 ''in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie'' al punto 1.2.3, allegato sub A (Rep. atti 32/CSR). All'attuazione della presente disposizione di legge si provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 2, legge 15 marzo 2010, n. 38, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».