Proposta di modifica n. 32.51 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Assorbito

testo emendamento del 18/11/15

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VEDI EM.TO 32.2000

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

        «14-bis. La spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, solo per l'ammontare eccedente l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        14-ter. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministro della Salute predispone annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero di pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia della trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».