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Articolo aggiuntivo n. 32.0.4 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 32.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/15

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RITIRATO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

        1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori, interessati ed il contenimento della spesa pubblica sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

        2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

        3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome dì Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

        4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

        5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190 le parole: ''1º gennaio 2016'' sono sostituite con: ''1º gennaio 2019''.

        6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell' Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio dei settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

        7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni; è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, della presente legge, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.