Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 33.60 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 18/11/15

sharingList();

RITIRATO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

        «10-bis. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, il territorio del Comune di Ventimiglia, è assimilato ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, come da delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

        10-ter. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 10-bis si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionale regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.

        10-quater. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito di:

            a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

            b) introdurre temporaneamente nelle zone franche. materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;

            c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza permanente.

        10-quinquies. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 10-bis, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

        10-sexies. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona franca.

        10-septies. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

        10-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni. vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge, All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

        10-novies. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato».

        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 fino all'anno 2030 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».