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Proposta di modifica n. 33.66 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 33.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 18/11/15

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INAMMISSIBILE

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

        «10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le province cessano dalle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, relativamente agli edifici in cui hanno sede le accademie di belle arti, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche. A decorrere dalla medesima data, in applicazione dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le spese corrispondenti rimangono a carico dei bilanci autonomi delle singole istituzioni. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».