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Proposta di modifica n. 33.101 al ddl S.2111 in riferimento all'articolo 33.

testo emendamento del 18/11/15

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Dopo il comma 11, per inserire i seguenti:

        «11-bis. Al testo della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 4, è aggiunto il seguente secondo periodo: ''Gli organismi di cui al precedente periodo sono tenuti ad assumere nel proprio organico con contratti a tempo indeterminato lavoratori autorizzati in via esclusiva ad accedere alle banche dati degli enti erogatori di cui al successivo articolo 7, comma 1'';

            b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), le parole: ''uno schema di'' sono sostituite con: ''un'' e le parole: ''definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,'' sono soppresse. È aggiunto in fine il seguente secondo periodo: ''Per gli istituti che svolgono anche attività all'estero il bilancio dovrà essere in ogni caso consolidato ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 considerandosi agli effetti di tale previsione come imprese controllate' gli organismi di cui al precedente articolo 6, comma 4, restando espressamente esclusa l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 27 e 28 dello stesso decreto'';

            c) all'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: ''2. I soggetti promotori di cui all'articolo 2 hanno responsabilità sussidiaria e solidale con gli organismi di cui al precedente articolo 6, comma 4, in caso di danni patrimoni ali cagionati a terzi nello svolgimento da parte di questi ultimi dell'attività all'estero'';

            d) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunti i seguenti terzo e quarto periodo: ''A decorrere dall'esercizio 2016, la vigilanza sull'attività trasmessa in via telematica con gli enti erogatori di cui al precedente articolo, 7, comma 1, si esercita esclusivamente con certificazioni rese dagli enti medesimi'' e ''L'applicazione della percentuale media delle decurtazioni rilevate negli stati in cui è stata effettuata l'ispezione, anche riscontrata per l'attività diversa da quella per la quale è prevista la certificazione di cui al periodo precedente, deve essere estesa a tutta l'attività dichiarata all'estero per tutti gli stati'';

            e) all'articolo 16, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ''d) siano stati violati per due anni di cinque consecutivi gli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)''.

            f) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: ''Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) comporta la decurtazione del 50 per cento dei contributi finanziari di cui all'articolo 13, da applicarsi nell'esercizio economico successivo a quello per il quale è stato presentato il bilancio nel quale si è riscontrata la violazione''.

        11-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 11-bis e dai minori stanziamenti destinati allo svolgimento delle attività ispettive all'Estero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e valutati in un importo di 15 milioni di euro annui, sono destinati al finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, come previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni».